Lo Statuto

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO
ARTICOLO 1 – Denominazione

  1. L’ “Associazione Siciliana Leucemia ODV” con acronimo ASL ODV è un’Organizzazione di Volontariato, ai sensi degli artt. 32, 33, 34, 35 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.
  2. L’Associazione, che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie gratuite dei propri aderenti, si propone di concorrere ad assicurare, ad ogni bambino e adulto affetto da leucemia e tumori, il diritto al trattamento ottimale e ad una sua “socializzazione” intesa come inserimento in una vita normale, inoltre promuovere tutte le iniziative a favore del bambino e dell’adulto, sotto il profilo della prevenzione della diagnosi precoce della malattia, del trattamento e della riabilitazione.
  3. Essa si qualifica come Organizzazione di Volontariato (ODV), ai sensi del Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117 del codice civile e della normativa in materia, ed assumerà l’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) all’atto dell’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

ARTICOLO 2 – Durata
L’Associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli associati.

ARTICOLO 3 – Sede legale e sedi operative
L’Associazione ha sede legale e sociale nel comune di Sant’Agata di Militello. Può istituire sedi secondarie con delibera dell’Organo di Amministrazione. L’eventuale variazione della sede legale non è soggetta a modifica statutaria.

ARTICOLO 4 – Finalità ed attività di interesse generale
L’associazione esercita in via esclusiva o principale per il perseguimento senza scopo di lucro anche indiretto, di finalità civiche e solidaristiche ed in particolare le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017 comma 1) lett.:

  1. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

  2. interventi e prestazioni sanitarie;

  3. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

  4. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

  5. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

  6. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici

Scopo esclusivo dell’associazione è quello di migliorare le condizioni degli ammalati siciliani affetti da leucemia e tumori.
Più in particolare, l’associazione si propone, quindi, di favorire:

  1. la realizzazione di una assistenza globale al bambino e all’adulto affetto da leucemia e tumori, attraverso la creazione di servizi specializzati nelle terapie da apprestarsi anche in ospedale di giorno o in via ambulatoriale;

  2. la donazione di: sangue, midollo osseo, cordone ombelicale ed organi come atto gratuito, libero ed anonimo;

  3. la soluzione dei problemi dell’inserimento del bambino e dell’adulto affetto da leucemia e tumori nella vita scolastica e nella vita sociale;
  4. la ricerca scientifica anche mediante l’istituzione di borse di studio di specializzazione ed altri tipi di incentivazione;

  5. la diffusione di informazioni ai familiari interessati, ai medici, agli operatori sanitari, agli Enti Pubblici e Privati su ogni argomento riguardante leucemie e tumori, anche attraverso l’organizzazione di congressi, convegni, giornate di studio e la pubblicazione di opere a carattere divulgativo;

  6. il depistage e la rilevazione statistica della incidenza delle singole forme morbose;

  7. la promozione di rapporti con associazioni mediche nazionali ed internazionali e con ogni organizzazione avente analoghe finalità istituzionali;

  8. di favorire e promuovere la tipizzazione per eventuali donazioni di midollo osseo e di sangue placentare.

L’associazione inoltre può acquistare strumenti ed apparecchiature tecnico scientifiche ed attrezzature logistiche da destinare agli ospedali siciliani, ovvero provvedere alla manutenzione ed al potenziamento di quelli già in uso.
Inoltre l’associazione può:

  • realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale, senza che ciò costituisca svolgimento di attività finanziaria;

  • esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;

  • compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte agli associati, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L’Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;

  • esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate, a norma dell’art. 6 del Decreto legislativo n.117/17, purché secondarie e strumentali alle attività d’interesse generale, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito decreto ministeriale.

Per il conseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle attività, l’Organizzazione potrà svolgere le attività di volontariato nelle forme e nei modi previsti dalla legge, anche in convenzione con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 56 del Decreto legislativo n.117/17.

ARTICOLO 5 – Volontari ed attività di volontariato
Per il conseguimento del proprio scopo solidaristico l’Organizzazione si avvarrà, in maniera prevalente, delle prestazioni personali dei volontari associati.
Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l’organizzazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
L’associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.
L’associazione ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.Lgs. 117/17 è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
ARTICOLO 6 – Patrimonio e proventi
L’Organizzazione trae le risorse economiche occorrenti per il funzionamento dei suoi organismi e per lo svolgimento delle proprie attività:

  • dalle quote associative annuali e dai contributi degli aderenti;
  • dai contributi di privati;
  • da contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • dai contributi di organismi internazionali;
  • dalle donazioni e dai lasciti testamentari;
  • dai rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle indicate all’art. 5 del presente statuto;
  • da entrate derivanti dalle raccolte pubbliche di fondi;
  • dalle entrate derivanti da attività diverse, svolte nel rispetto delle condizioni previste all’art. 6, del Decreto legislativo n. 117/17.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.
Il patrimonio dell’Associazione, costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 7 – Bilancio
L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo ed entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio il conto consuntivo, nonché la relazione di attività e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea.
Il bilancio consuntivo, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni normative.
Nel bilancio consuntivo dovranno, tra l’altro, essere evidenziati in particolar modo i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti dall’Organizzazione.
Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni precedenti l’adunanza per poter esser consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall’assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.
L’Organizzazione ha l’obbligo della conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all’articolo precedente.

ARTICOLO 8 – Assenza di scopo di lucro
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ASSOCIATI
ARTICOLO 9 – Associati
Possono essere associati dell’Associazione sia persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che organizzazioni di volontariato.
Tra le persone fisiche possono essere associate all’Organizzazione, tutti coloro i quali, avendo conseguito la maggiore età, ne condividano lo spirito solidaristico e le finalità e che, previa domanda scritta e motivata, presentata all’associazione, sono ammesse dal Consiglio Direttivo. Nella suddetta domanda il richiedente dovrà espressamente precisare, oltre a nome e cognome, luogo di nascita, residenza e professione:

  • La disponibilità di tempo che si impegna a dedicare all’Organizzazione ed alle attività associative;
  • Eventuali titoli, specializzazioni, abilitazioni o precedenti esperienze nel campo del volontariato;
  • Di ben conoscere e di obbligarsi ad osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti emanati dagli Organi Sociali in conformità allo stesso.
  • Dichiarazione contenente la disponibilità a svolgere la propria attività in modo personale, volontario, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, senza alcun intento di trarne qualsiasi beneficio.

Potranno essere associati anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato sociale.
Le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali in conformità al presente Statuto ed alla Legge, saranno vincolanti per tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti, salvo comunque il diritto di recesso spettante a ciascuno di essi di cui ai successivi articoli.
È esclusa espressamente la temporaneità alla vita associativa.

ARTICOLO 10 – Diritti e doveri degli associati
Tutti gli associati sono titolari, nell’ambito dell’Organizzazione, dei medesimi diritti ed obblighi.
In particolare, tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle sedute dell’Assemblea ordinaria e straordinaria con diritto al voto ed essere eletti alle cariche sociali.
Potranno, altresì, frequentare i locali dell’Organizzazione negli orari di apertura deliberati dal Consiglio Direttivo, nonché partecipare a tutte le attività da essa promosse.
Gli stessi hanno l’obbligo di versare annualmente la quota associativa fissata dall’Assemblea degli associati.
Tutti gli associati sono tenuti a partecipare, con la costanza e l’impegno connaturali, all’adesione agli scopi associativi, nei limiti delle proprie disponibilità di tempo e delle proprie competenze, alle attività promosse dall’Organizzazione.
La qualità di associato è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi né per causa di morte. La quota di partecipazione associative non è rivalutabile o rimborsabile.

ARTICOLO 11 – Decadenza degli associati
La qualità di associato si perde per dimissioni, per esclusione e per causa di morte. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato:

  1. Che non osservi le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto;
  2. Che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali o non partecipi per tre volte consecutive all’assemblea degli associati;
  3. Che svolga attività contrarie a quelle sociali;
  4. Che abbia condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere all’Organizzazione;
  5. Che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
  6. Che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Organizzazione o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli.

ARTICOLO 12 – Libri sociali obbligatori
L’associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

  1. il libro degli associati;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  3. il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell’organo di controllo, ove nominato, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) dovranno essere tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera c) dovranno essere tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

ORGANI
ARTICOLO 13 – Organi
Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • Il Vice Presidente;
  • Il Segretario;
  • Il Tesoriere;
  • Organo di controllo.

ARTICOLO 14 – Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti gli Associati e può essere ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio consuntivo.
L’Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o da due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.
Quando manca la convocazione del Presidente, l’Assemblea viene convocata da qualsiasi membro del Consiglio. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea, con diritto di voto, tutti gli Associati.
È ammessa la rappresentanza per delega, ma ogni Associato non ne può ricevere più di due.
Le assemblee sono valide e deliberano validamente:

  • in prima convocazione, con il voto favorevole della metà più uno degli associati aventi diritto al voto;
  • in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e qualunque sia il numero degli Associati presenti e/o rappresentati.

Sarà, comunque, necessario, tanto in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati, per le deliberazioni riguardanti la modifica del presente statuto o lo scioglimento dell’associazione.
Nelle deliberazioni di approvazione del conto e del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante avviso personale, contenente il giorno, l’ora dell’adunanza ed il luogo della riunione, che può essere anche diverso dalla sede dell’associazione, la data dell’eventuale seconda convocazione e l’elenco dei punti da trattare.
L’avviso di convocazione deve essere inoltrato con un preavviso di almeno 10 giorni, a mezzo posta elettronica o spedizione.
Per le assemblee chiamate a deliberare sui bilanci, il preavviso di convocazione, deve essere di almeno 15 giorni.
In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può essere effettuata anche mediante avviso sul sito internet e/o comunicato stampa su emittenti locali.
L’assemblea, secondo quanto stabilito dall’art. 24, comma 4 del d. lgs 117/17, potrà tenersi, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, anche in modalità ibrida, con la presenza contemporanea  di associati nella sede di svolgimento  e/o da remoto o, se necessario, solo da remoto, mediante mezzi di telecomunicazione che consentano di identificare con certezza i partecipanti, adeguata pubblicità, la certezza della modalità di espressione di voto, anche per l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, l’assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati e delibera con la maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Spetta all’Assemblea ordinaria:

  • eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
  • nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione dei conti;
  • approvare il bilancio dell’associazione;
  • deliberare sulla richiesta di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo.

Spetta all’assemblea straordinaria:

  • modificare lo statuto;
  • sciogliere l’associazione;
  • determinare la devoluzione del patrimonio.

ARTICOLO 15 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’associazione; esso è composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre, e non superiore a sette, scelti fra gli Associati.
Nel rispetto dello spirito dell’Associazione, seppure aperta a soggetti che non rivestono la qualità di genitori di bambini e di adulti, affetti da leucemia, è comunque necessaria la presenza nel Consiglio direttivo di almeno un genitore di bambini, e/o di un adulto, che siano o siano stati affetti da leucemia.
I Consiglieri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e cessano dalla carica per scadenza del termine, per dimissioni o per voto di sfiducia dei 3/4 dei componenti il Consiglio.
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri gli altri provvedono a sostituirli.
I nominati durano in carica fino alla prossima Assemblea che li ratifica.
Se viene meno la maggioranza del Consiglio, l’Assemblea, immediatamente convocata, provvede alla sostituzione dei mancanti.
Il Consiglio Direttivo ha l’amministrazione dell’Ente con i più ampi ed illimitati poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione. Spetta al Consiglio direttivo determinare un’eventuale quota contributiva annuale.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo vengono prese a maggioranza di voti di almeno la metà dei suoi componenti.
È ammesso l’intervento per delega, ma ogni componente non ne può ricevere più di una.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente, in assenza di entrambi dal membro presente più anziano di età.
Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in un’unica convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando allo stesso Presidente ne facciano richiesta scritta, indicandone l’ordine del giorno, almeno due dei suoi componenti.
La convocazione avviene mediante posta elettronica da inviare ai membri, almeno otto giorni prima dell’adunanza e deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno almeno la maggioranza dei consiglieri.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste dall’assemblea.
Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
Il Consiglio può compilare un Regolamento da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea per il funzionamento dell’associazione.
L’osservanza di tale Regolamento è obbligatorio per tutti gli associati.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non espressamente demandati all’assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione; predispone il bilancio d’esercizio e l’eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità al raggiungimento delle soglie previste dalla legge.

ARTICOLO 16 – Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra gli Associati che ne facciano parte e che sia un genitore di un bambino affetto da leucemia, dura in carica tre anni, è rieleggibile e cessa dalla carica per scadenza del termine, per dimissioni, o per voto di sfiducia dei 3/4 dei componenti il Consiglio. Egli:

  • ha la rappresentanza legale ed amministrativa dell’Associazione;
  • convoca e presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo;
  • vigila sull’adempimento delle deliberazioni di massima dell’Assemblea generale e sul corretto perseguimento dei fini istituzionali dell’Associazione;
  • può esercitare nei casi di urgenza i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo, alla prima riunione.
  • è titolare del potere di firma, unitamente e disgiuntamente al Tesoriere, nei conti e nei depositi dell’associazione.

Il Presidente che sia decaduto dalla carica e che non sia rieletto, assume, tranne nel caso che sia escluso dalla Associazione o che ne sia dichiarato indegno, la funzione di Past-President.
Il Past-President rappresenta moralmente l’Associazione e la continuità dell’impegno dei genitori; vigila sull’attività di tutta l’Associazione e del Consiglio direttivo perché non si discosti dagli scopi morali sanciti nel presente Statuto; consiglia il Presidente nell’indirizzo da dare all’attività sociale; partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo.
La funzione di Past-President non è incompatibile con la carica di consigliere e non cessa che con le dimissioni o con la morte o con l’espulsione. 

ARTICOLO 17 – Vice-Presidente
Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

ARTICOLO 18 – Segretario
Il Segretario ha il compito di curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, di redigere i verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio, vigilando sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo

ARTICOLO 19 – Tesoriere
Il tesoriere è preposto al controllo della gestione amministrativa ed economica dell’associazione, fornisce i dati per la formazione del rendiconto annuale, vigila sulla corretta tenuta della contabilità.
Può essere coadiuvato nella tenuta della contabilità, nella redazione della bozza di bilancio, nonché per ogni questione fiscale e finanziaria, da un tecnico, anche esterno all’associazione, nominato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 20 – Organi di controllo
L’organo di controllo è nominato nei casi previsti dall’art. 30 del decreto legislativo n. 117/2017. Esso è composto da tre membri scelti tra le categorie indicate dal secondo comma dell’art. 2397 c. c., e tra di essi almeno uno dovrà essere scelto tra i revisori contabili iscritti nel relativo registro.
Si applica l’art. 2399 c. c. in relazione alle cause di ineleggibilità e decadenza.
L’organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Nel caso in cui l’organo di controllo non esercitasse il controllo contabile, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 31 del Decreto Legislativo n. 117/2017, l’associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ARTICOLO 21 – Comitati
Il Consiglio può nominare Comitati Tecnico Scientifico e di Assistenza, scelti fra associati e non.
Il Comitato tecnico-scientifico avrà il coordinamento delle iniziative scientifiche dell’Associazione; il Comitato di assistenza è l’organo che presiede agli interventi assistenziali in favore delle famiglie dei bambini e degli adulti, affetti da leucemia e tumori.
Del Comitato di assistenza, fanno parte di diritto il Presidente ed il Segretario.

ARTICOLO 22 – Coordinatori di sezione
Il Consiglio, per favorire il raggiungimento degli scopi sociali, può nominare, scegliendoli tra gli Associati, più coordinatori di sezione che coordineranno, nel territorio di loro provenienza, tutte le attività proprie dell’Associazione.
Di tali iniziative, i coordinatori dovranno presentare, preventivamente, una dettagliata relazione al Consiglio che dovrà comunque deliberare in merito.

ARTICOLO 23 – Gratuità delle cariche associative e delle funzioni personale retribuito
Ogni carica associativa e funzione così come ogni prestazione fornita dagli Associati, vengono ricoperte e/o fornite a titolo gratuito, salvo i rimborsi delle spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea degli Associati.
Inoltre l’Associazione può avvalersi di personale retribuito come disciplinato dall’art. 33 del decreto legislativo n. 117/2017.
I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

ARTICOLO 24 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Organizzazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria degli associati con le maggioranze previste nel precedente art. 14.
La deliberazione di scioglimento dell’Organizzazione deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori.
Il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell’Ufficio di cui comma 1) dell’art. 45 del Decreto legislativo n.117 /2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale.

ARTICOLO 25 – Rinvio
Per quanto non espressamente riportato nel presente Statuto si applica quanto previsto dal D. Lgs. N. 117/2017 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.
Copia conforma all’originale i cui fogli sono firmati ai sensi di legge.
Consta di n. 13 (tredici) facciate.

 

Sant’Agata di Militello, lì 28 Febbraio 2021

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

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