LO STATUTO

LO STATUTO

ARTICOLO 1 È costituita una associazione non lucrativa di utilità Sociale denominata “ASSOCIAZIONE SICILIANA LEUCEMIA – ONLUS”. ARTICOLO 2 L’Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro. Essa si qualifica come associazione di volontariato e viene regolata dalle disposizioni della L. 11 agosto 1991 N. 266 del D. Lgv. 4.12.1997 N. 460 e successive modifiche ed integrazioni nazionali e/o regionali. Scopo esclusivo dell’associazione è quello di promuovere tutte le iniziative a favore del bambino e dell’adulto, sotto il profilo della prevenzione della diagnosi precoce della malattia, del trattamento e della riabilitazione. Più in particolare, l’Associazione si propone di concorrere ad assicurare, ad ogni bambino e adulto affetto da leucemia, il diritto al trattamento ottimale e ad una sua “socializzazione” intesa come inserimento in una vita normale. L’associazione si propone, quindi, di favorire:
  1. la realizzazione di una assistenza globale al bambino e all’adulto affetto da leucemia, attraverso la creazione di servizi specializzati nella terapia delle leucemie da apprestarsi anche in ospedale di giorno o in via ambulatoriale;
  2. la donazione del sangue come atto gratuito, libero ed anonimo;
  3. la soluzione dei problemi dell’inserimento del bambino e dell’adulto affetto da leucemia nella vita scolastica e nella vita sociale;
  4. la ricerca scientifica anche mediante l’istituzione di borse di studio di specializzazione ed altri tipi di incentivazione;
  5. la diffusione di informazioni ai familiari interessati, ai medici, agli operatori sanitari, agli Enti Pubblici e Privati su ogni argomento riguardante le leucemie, anche attraverso l’organizzazione di congressi, convegni, giornate di studio e la pubblicazione di opere a carattere divulgativo;
  6. il depistage e la rilevazione statistica della incidenza delle singole forme morbose;
  7. la promozione di rapporti con associazioni mediche nazionali ed internazionali e con ogni organizzazione avente analoghe finalità istituzionali;
  8. di favorire e promuovere la tipizzazione per eventuali donazioni di midollo osseo e di sangue placentare.
Per il perseguimento delle finalità predette, l’Associazione potrà compiere ogni operazione, a ciò, utile o necessaria e, comunque, direttamente, ad esse, connessa.

ARTICOLO 3
Il patrimonio è costituito da:

  1. contributi degli aderenti;
  2. contributi di privati;
  3. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  4. contributi di organismi internazionali;
  5. donazioni e lasciti testamentari;
  6. rimborsi derivanti da convenzioni;
  7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

I legali rappresentanti dell’Associazione cureranno l’aggiornamento dell’entrate e delle uscite presentando all’Assemblea degli Associati un rendiconto annuale; essi, peraltro, hanno l’obbligo dell’approntamento del bilancio annuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 della L. 266/91 nei tempi di cui all’articolo che segue.

ARTICOLO 4
Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il successivo 31 marzo. Entro il 30 Settembre di ciascun anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 5
Gli Associati, si dividono in tre categorie:

  1. associati volontari ordinari;
  2. associati volontari sostenitori;
  3. associati onorari.

Gli associati ordinari sono i genitori dei bambini, e gli adulti, affetti da leucemia che versano la quota contributiva annuale e che cooperano nella organizzazione e gestione dell’Ente, in attuazione dei suoi fini istituzionali, nonché quei volontari ancorché non genitori di bambini affetti da leucemia che s’impegnano ad espletare attività di volontariato finalizzato al raggiungimento degli scopi dell’Associazione. Gli associati sostenitori sono coloro che sostengono con il proprio particolare contributo in beni o denaro, l’attività dell’Associazione. Gli associati onorari sono le personalità italiane e straniere che contribuiscono con apporti scientifici, culturali e sociali all’attuazione degli scopi sociali dell’Ente. Gli Associati ordinari vengono formalmente ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, previa verifica dei requisiti richiesti dal presente statuto: provata moralità, rettitudine, onestà, lealtà, integrità. La qualifica di Associato sostenitore e di Associato onorario è attribuita dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente. La qualità di Associato si perde per decesso, per dimissioni ovvero per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi: mancanza di moralità, di rettitudine, di onestà, di lealtà, di integrità e di appropriazione indebita. Gli associati, che per qualsiasi motivo o ragione abbiano cessato o siano receduti dall’Associazione o ne siano stati esclusi, non possono ripetere i contributi versati, né le donazioni fatte a qualsiasi titolo, né pretendere alcuna indennità di recesso od altra di qualsiasi natura e specie. Tale disposizione è valida ed è riconosciuta esplicitamente dagli associati.

ARTICOLO 6
L’Assemblea è composta da tutti gli Associati ordinari e può essere ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all’ anno, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo. L’Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o da due terzi del membri del Consiglio Direttivo. Quando manca la convocazione del Presidente, l’Assemblea viene convocata da qualsiasi membro del Consiglio. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea, con diritto di voto, tutti gli Associati ordinari ad eccezione di quelli non in regola con il pagamento del contributo annuale. E’ ammessa la rappresentanza per delega, ma ogni Associato non né può ricevere più di due.

Le assemblee sono valide e deliberano validamente:

  • in prima convocazione, con il voto favorevole della metà più uno degli associati aventi diritto al voto;
  • in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e qualunque sia il numero degli Associati presenti e/o rappresentati.

Sarà, comunque , necessario, tanto in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati, per le deliberazioni riguardanti la modifica del presente statuto o lo scioglimento dell’associazione. Nelle deliberazioni di approvazione del conto e del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto. Spetta all’Assemblea nominare i membri del Consiglio Direttivo, modificare lo Statuto, sciogliere l’Associazione, determinare la devoluzione del patrimonio e promuovere l’azione di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante avviso personale, contenente il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, la data dell’eventuale seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.

ARTICOLO 7 (CONSIGLIO DIRETTIVO)
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri non inferiore a cinque, scelti fra gli Associati. Nel rispetto dello spirito dell’Associazione, seppure aperta a soggetti che non rivestono la qualità di genitori di bambini, e di adulti, affetti da leucemia, la maggioranza del Consiglio direttivo deve essere costituita da genitori di bambini, e da adulti, che siano o siano stati affetti da leucemia. I Consiglieri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e cessano dalla carica per scadenza del termine, per dimissioni o per voto di sfiducia dei 3/4 dei componenti il Consiglio. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri gli altri provvedono a sostituirli. I nominati durano in carica fino alla prossima Assemblea che li ratifica. Se viene meno la maggioranza del Consiglio, l’Assemblea, immediatamente convocata, provvede alla sostituzione dei mancanti. Il Consiglio Direttivo ha l’amministrazione dell’Ente con i più ampi ed illimitati poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione. Spetta al Consiglio direttivo determinare la quota contributiva annuale. Le deliberazioni del Consiglio direttivo vengono prese a maggioranza di voti di almeno la metà dei suoi componenti. E’ ammesso l’intervento per delega, ma ogni componente no ne può ricevere più di una. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente, in assenza di entrambi dal membro presente più anziano di età. Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio può compilare un Regolamento da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea per il funzionamento dell’associazione. L’ osservanza di tale Regolamento è obbligatorio per tutti gli associati.

ARTICOLO 8 (PRESIDENTE)
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra gli Associati ordinari che ne facciano parte; e che sia un genitore di un bambino affetto da leucemia, dura in carica tre anni, è rieleggibile e cessa dalla carica per scadenza del termine, per dimissioni, o per voto di sfiducia dei 3/4 dei componenti il Consiglio. Egli:

  • ha la rappresentanza legale ed amministrativa dell’Associazione;
  • convoca e presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo;
  • vigila sull’adempimento delle deliberazioni di massima dell’ Assemblea generale e sul corretto perseguimento dei fini istituzionali dell’Associazione;
  • può esercitare nei casi di urgenza i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo, alla prima riunione.

Il Presidente che sia decaduto dalla carica e che non sia rieletto, assume, tranne nel caso che sia escluso dalla Associazione o che ne sia dichiarato indegno, la funzione di Past-President. Il Past-President rappresenta moralmente l’Associazione e la continuità dell’impegno dei genitori; vigila sull’attività di tutta l’Associazione e del Consiglio direttivo perché non si discosti dagli scopi morali sanciti nel presente Statuto; consiglia il Presidente nell’indirizzo da dare all’attività sociale; partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo. La funzione di Past-President non è incompatibile con la carica di consigliere e non cessa che con le dimissioni o con la morte o con l’espulsione.

ARTICOLO 9 (VICE PRESIDENTE)
Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

ARTICOLO 10 (SEGRETARIA)
Il Segretario ha il compito di curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, di redigere i verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio, vigilando sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo.

ARTICOLO 11 (TESORIERE)
Il tesoriere è preposto al controllo della gestione economica dell’associazione, fornisce i dati per la formazione del rendiconto annuale, vigila sulla corretta tenuta della contabilità.

ARTICOLO 12 (PRESIDENTE ONORARIO)
Il Presidente Onorario viene eletto dal Consiglio Direttivo; costui deve avere provate requisiti ed esperienza nel campo del volontariato e deve essere di valido supporto all’Associazione. Costui deve essere un genitore di un bambino affetto o che sia stato affetto da leucemia e ha diritto al voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13 (COMITATI)
Il Consiglio può nominare Comitati Tecnico Scientifico e di Assistenza, scelti fra gli associati. Il Comitato tecnico-scientifico avrà il coordinamento delle iniziative scientifiche dell’Associazione; il Comitato di assistenza è l’organo che presiede agli interventi assistenziali in favore delle famiglie dei bambini, e degli adulti, affetti da leucemia. Del Comitato di assistenza, fanno parte di diritto il Presidente ed il Segretario.

ARTICOLO 14 (COORDINATORI DI SEZIONE)
Il Consiglio, per favorire il raggiungimento degli scopi sociali, può nominare, scegliendoli tra gli Associati, più coordinatori di sezione che coordineranno, nel territorio di loro provenienza, tutte le attività proprie dell’Associazione. Di tali iniziative, i coordinatori dovranno presentare, preventivamente, una dettagliata relazione al Consiglio che dovrà comunque deliberare in merito.

ARTICOLO 15 (GRATUITÀ CARICHE ASSOCIATIVE E FUNZIONI)
Ogni carica associativa e funzione così come ogni prestazione fornita dagli Associati, vengono ricoperte e/o fornite a titolo gratuito, salvo i rimborsi delle spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea degli Associati.

ARTICOLO 16 (SCIOGLIMENTO)
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della organizzazione di volontariato, ed indipendentemente dalla sua forma giuridica, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ARTICOLO 17 (RINVIO)
Per quanto non espressamente riportato nel presente Statuto si dovrà fare riferimento alle norme in materia contenute nel Codice Civile e nelle Leggi Speciali.

F.to CONO GALIPÒ e DOMENICO GIARDINA (notaio)

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